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Regolamento in pista

Estratto regolamento comunale per la disciplina del comportamento degli utenti sulle piste da sci 

ART 4 - Divieti e prescrizioni specifiche

Nel periodo di innevamento é vietato percorrere le piste a piedi o con mezzi diversi dagli sci o snowboard;

l'utente deve tenere una velocità ed un comportamento tali da non costituire pericolo per se e per gli altri ed adeguati alle condizioni generali della pista e delle condizioni atmosferiche.

lo sciatore a monte deve tenere una direzione tale da evitare il pericolo di collisione con lo sciatore a valle;

il sorpasso di un altro sciatore deve essere effettuato ad una distanza adeguata, in modo da evitare pericolo di collisione;

lo sciatore prima di immettersi o di attraversare una pista deve prestare la massima attenzione al sopraggiungere di altri sciatori che già stanno utilizzando la stessa pista ai quali spetta comunque la precedenza. Alla confluenza fra piste l'obbligo di dare precedenza deve essere segnalato;

l'utente, per quanto possibile, deve evitare di fermarsi sulle piste. Ove ciò sia necessario dovrà avere cura di sostare ai margini della pista e dovrà comunque evitare di sostare nei passaggi obbligati e in punti di scarsa visibilità;

In caso di caduta, lo sciatore dovrà sgombrare la pista nel più breve tempo possibile;

l'utente che risale la pista può procedere solo ed esclusivamente ai bordi della stessa;

in caso di incidente, gli utenti sono sempre tenuti a prestare i primi soccorsi ed ad informare nel più breve tempo possibile il personale di vigilanza ed assistenza;

è vietato l'uso degli impianti a chiunque non sia in possesso di valido ed idoneo titolo per la fruizione degli stessi;

a richiesta del personale di vigilanza l'utente è obbligato ad esibire il titolo per la fruizione degli impianti ed a farsi identificare mediante l'esibizione di valido documento d'identità o declinando le proprie generalità;

è espressamente vietato percorrere le piste dichiarate chiuse dagli appositi cartelli. E' altresì considerata ad ogni effetto "Chiusa" la pista al di fuori degli orari di esercizio della stessa, debitamente pubblicizzati.

LE VIOLAZIONI DELLE SOPRAELENCATE PRESCRIZIONI E DIVIETI COMPORTANO L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA EURO 25,00 A EURO 154,00 AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE REGIONALE N 93/1993. (ART 3 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE N 34 DEL 04/06/2002)

Tags: piste, abetone, sci, regolamento

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